Statuto

Art. 1 (Costituzione e denominazione)
Ispirati dal carisma dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi e dalla volontà di recuperare, pur nella modernità, il rapporto rispettoso e pulito con la natura che è stato la base della cultura dei nostri padri, dalla visione di una società che si rifà ai principi evangelici della promozione umana, della priorità dell’uomo sul denaro e sul profitto, della solidarietà e fraternità, ai sensi dell’art. 1 lett. A) e B) della Legge 381/1991, con sede nel comune di Modica, è costituita la Società cooperativa sociale a mutualità prevalente, per legge assimilata alle ONLUS, denominata
“VILLAGGIO DEL MAGNIFICAT Società Cooperativa Sociale”.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Alla cooperativa si applicano, oltre alle regole contenute nell’atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2065 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative e di attività diverse che prevedano l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91.
La Cooperativa s’ispira ad una visione dell’uomo che si rifà ai principi del Cristianesimo e della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea con riferimento particolare all’articolo 21 della suddetta nel quale si afferma: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”. La cooperativa crede nella concezione del lavoro non basato sullo sfruttamento, nella priorità dell’uomo sul denaro e sul profitto, nonché nei seguenti principi pratici:
a) centralità della persona;
b) le persone svantaggiate diversamente-abili non siano oggetto d’assistenza, ma soggetti attivi, tendendo al superamento dell’assistenzialismo;
c) favorire lo sviluppo delle capacità specifiche di ciascuno ed a promuovere la persona nella sua globalità, sviluppando tutte le potenzialità del soggetto;
d) realizzare interventi personalizzati secondo i bisogni di ciascuno;
e) sviluppare il più possibile il riconoscimento alle persone svantaggiate per una partecipazione alla vita sociale ed una cittadinanza attiva;
f) ricerca e rimozione delle cause che mantengono e creano svantaggio ed emarginazione.
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci – l’autogestione responsabile dell’impresa.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere le seguenti attività in conformità a quanto previsto dal comma 1 lett. a) e b) dell’art. 1 della legge 381/1991.
Pertanto, la cooperativa ha lo scopo di gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:
a) – svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali, o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate, fra cui, solo a titolo esemplificativo:
– organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende agricole, forestali, orto-floro-vivaistiche;
– organizzazione e gestione di attività di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;
– esecuzione di lavori e gestione di spazi verdi, pubblici e privati;
– lavorazione agricola a favore di terzi con i propri mezzi;
– produzione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;
– attività volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione;
– istituzione e gestione di scuole e attività agricole volte alla formazione e alla qualificazione umana, morale, religiosa, culturale e professionale, di persone anche svantaggiate, e sempre animati dallo spirito caratteristico della condivisione;
– lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici
– pulizie ordinarie e straordinarie di locali condominiali ed appartamenti;
– manutenzione ordinaria e straordinaria di locali condominiali ed appartamenti;
– disbrigo pratiche, richiesta e ritiro certificati e documenti, richiesta e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varia, spedizione a mezzo posta e corriere;
– lavorazioni artigianali in legno, ferro battuto, alluminio ed altri materiali;
– promozione e gestione di attività e servizi culturali, agrituristici e di turismo sociale;
– riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori;
– ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli;
– raccolta, riparazione, riciclaggio e successiva vendita di computers, elettrodomestici e componenti e elettronici;
– raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbane e frazioni separate raccolte in modo differenziato;
– spazzamento di rifiuti urbani esterni;
– spazzamento di superfici pubbliche e private;
– stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;
– commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro;
– demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;
– smontaggio di oggetti ed impianti, sia in serie che in prototipo in particolare basate su tecnologie particolari;
– stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie;
– gestione di negozi per la vendita di indumenti usati e prodotti del commercio equo e solidale sia al dettaglio che all’ingrosso;
– pulitura ed installazione di grondaie;
– pulitura di tombini;
– cura, manutenzione e pulizia di: stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc.), cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;
– attività relativa ai trasporti speciali;
– trasporto materiali di risulta e di facchinaggio;
– gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu);
– attività di disinfestazione e derattizzazione in ambienti e strutture pubbliche e private;
– attività di trasloco pubblico e privato;
– commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività di selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata e di rifiuti speciali, quali indumenti, accessori ed abbigliamento ed altri manufatti tessili o articoli in pellame derivanti da cicli di post consumo, elettrodomestici ed altre apparecchiature elettriche fuori uso, beni durevoli e macchine esauste per ufficio, arredi ed altri manufatti realizzati con materiale rigenerato, ecc.;
– produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo in legno, terracotta, ceramica, porcellana, vetro, vimini, giunco, ferro, ottone, rame, etc., tessuti per la casa (cuscini, tendaggi, tappeti, stuoie, zerbini, arazzi, copritavola, banner, batik, etc.) di cotone, cachemire, seta, organza, ecc., cesterie, vimini e giunco etc., oreficeria, gioielleria, bigiotteria, etc. in pietre dure e preziose ed in metalli pregiati e non, lampade ed illuminotecnica Oggettistica (articoli da regalo, candele, bigiotteria, cofanetti, portagioie, etc.ed altri beni di varia provenienza, quali a titolo indicativo, libri e pubblicazioni, prodotti artistici, giochi e giocattoli, bigiotteria, articoli di cosmesi e profumeria, ecc.;
– gestione di strutture turistiche ricettive e pubblici esercizi, con somministrazione di bevande ed alimenti;
– svolgimento di attività di erogazione di servizi e forniture per manifestazioni, congressi, fiere spettacoli in genere
– cura, restauro e ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, consolidamento di edifici e strutture murarie, organizzazione e gestione di campagne di scavi archeologici e dei connessi campi scuola;
– servizi di lavanderia industriale, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di ambienti pubblici e privati;
– organizzazione ed offerta di servizi di ausilio, custodia, portierato, vigilanza, valorizzazione e gestione di beni culturali, anche ecclesiastici, di edifici pubblici e privati, di impianti sportivi, di parchi e giardini, di siti archeologici, di aziende e stabilimenti, compresa la gestione di annessi e connessi servizi di vendita, ristoro, biglietteria ed informazione;
b) – gestione di servizi socio-sanitari ed educativi direttamente o tramite imprese consorziate, a favore di anziani – inabili – minori – tossicodipendenti – stranieri immigrati – detenuti – famiglie, fra cui, solo a titolo esemplificativo:
– gestione servizi di assistenza domiciliare e presso ospedali, case di cura, casa-famiglia e case di riposo;
– gestione di attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico – specialistica;
– gestione di servizi domiciliari di assistenza infermieristica e socio – sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.);
– organizzazione di attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;
– servizi di trasporto a favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
– organizzazione e gestione di servizi di consulenza psicologica, ostetrico – ginecologica, pedagogica, sociologica, neuropsichiatrica, psichiatrica, neurologica, fisiatrica, logopedica, psicomotoria, fisioterapica, visiva e audiologica;
– promozione e realizzazione di servizi culturali ed informativi in favore delle persone disabili ed audiolese in particolare, servizi di traduzione, di interpretazione attraverso l’utilizzo del linguaggio LIS, di sottotitolazione, di trasmissione audiovisiva, televisiva e telematica, di divulgazione didattica, culturale e scientifica di opere dell’ingegno umano, anche di terzi che ne concedono l’uso e la riproduzione;
– gestione di strutture e servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcoolisti, malati di A.I.D.S., malati terminali, anche attraverso centri di ascolto, centri di prima accoglienza, unità di strada, comunità terapeutiche;
– gestione di servizi di segretariato sociale, servizi di pronto intervento sociale, servizio sociale professionale, consultori familiari, centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto;
– organizzazione di iniziative di animazione del tempo libero, quali le attività sportive, ricreative e culturali, quali, ad esempio animazione, attività teatrali, corsi di terapia occupazionale e di ippoterapia, arteterapia, ergoterapia;
– realizzazione e gestione di servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristorazione, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto;
– promozione e gestione di soggiorni estivi ed invernali, ricreative e/o interiori, finalizzati all’armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico-sportive;
– promozione e gestione di sportelli di orientamento;
– istituzione e/o gestione di asili nido, scuole materne nonché servizi ausiliari di collegamento, prestando assistenza ed orientamento ai bambini, curando la salvaguardia, la sorveglianza, tenendo presenti gli aspetti educativi e pedagogici;
– servizi di telesoccorso e teleassistenza.
c) – gestione di attività di formazione professionale ed addestramento rivolte ad operatori pubblici e privati, occupati e/o disoccupati, realizzate anche con l’ausilio di Enti Pubblici e di tutti gli Enti competenti, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità anche in campo sanitario comprendendo la formazione ECM per tutti i professionisti a cui la stessa si rivolge;
d) – attuazione, sia direttamente che tramite propri soci, di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici, anche con attività editoriali quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, compact disk e altro;
e) – predisposizione di marchi e denominazioni sociali specifiche e il deposito di brevetti;
f) – partecipazione a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione delle attività la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi direttamente o tramite le imprese consorziate nonché per lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali, o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate;
g) – svolgimento di tutte le attività connesse con quelle prima descritte, per il raggiungimento dei fini statutari.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
La Cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall’U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; potrà richiedere e accettare finanziamenti per lo svolgimento ed il raggiungimento dell’oggetto sociale.
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci o da terzi simpatizzanti della cooperativa, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
Potranno essere compiute, inoltre, quelle operazioni contrattuali, mobiliari ed immobiliari, ivi compreso l’acquisto a titolo oneroso od a titolo gratuito di beni immobili e di diritti immobiliari, che si rendessero necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni di credito ordinario a medio termine ed aderire a tutte le forme creditizie previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie utili al conseguimento degli scopi sociali, come potrà, anche, chiedere tutti i contributi stanziati dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie per favorire lo sviluppo occupazionale ed economico della cooperativa.
Con delibera assembleare, potrà aderire e partecipare, sotto qualsiasi forma, a consorzi, sia nazionali che regionali e provinciali nonché comunitari, aventi lo scopo di assistere e tutelare il movimento cooperativo e che non svolgano attività in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla cooperazione.
La Cooperativa si impegna nel Servizio Civile Nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Art. 5 (Soci cooperatori)
Il numero dei soci nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del codice civile è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori:
– concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
– partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
– contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa;
– si impegnano a realizzare quanto riportato all’art.3 circa lo scopo mutualistico.
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) soci svantaggiati cosi come definiti dalla legge 381/91;
c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.
Possono altresì essere soci persone giuridiche private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Non possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo.
I soci, indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all’Organo di amministrazione della Cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.
Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
Art. 6 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
d) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.
L’Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 7 (Obblighi del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
– del capitale sottoscritto;
– della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
– del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
Art. 8 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.
Art. 9 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l’attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L’Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Art. 10 (Esclusione)
L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell’art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l’attività di volontariato presso la cooperativa;
c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
e) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l’esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo;
g) che assuma comportamenti penalmente rilevabili e/o rilevati in quanto incompatibili con l’attività educativa svolta dalla Cooperativa;
Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere al tribunale secondo quanto stabilito dall’art. 2533 del codice civile. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.
Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 12 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.
Il pagamento è effettuato entro centoottanta (180) giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
Art. 13 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.
Non è ammesso il subentro per successione.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell’Organo amministrativo, alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10, lettere b), c), d), e), f) ed g) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI
Art. 15 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.
I Soci Sovventori non possono appartenere contemporaneamente ad altra categoria di soci.
Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna.
Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l’Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito; si dovrà comunque addivenire ad una accordo.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Non possono essere trasferite azioni a persone, fisiche e/o giuridiche, appartenenti ad altra categoria di socio.
Art. 18 (Deliberazione di emissione)
L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
a) l’importo complessivo dell’emissione;
b) il termine minimo di durata del conferimento;
c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spetta 1 voto, senza correlazione con l’ammontare dei conferimenti.
I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l’incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione e solo dopo che sia stata interamente utilizzato il capitale conferito dagli altri soci cooperatori.
La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell’emissione dei titoli.
Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.
In caso di conferimento di bene mobile o immobile, al momento del recesso o comunque dell’uscita dalla Cooperativa, verrà effettuata la liquidazione delle azioni sottoscritte, ma non la restituzione del bene.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 20 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di euro 50,00 ciascuna. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società.
La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.
Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l’autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.
Art. 23 (Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli eventuali altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.
Art. 24 (Ristorni)
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. Tale possibilità verrà disciplinata da apposito regolamento approvato dall’Assemblea con le stesse maggioranze previste per le modifiche di statuto.
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito tenendo conto di quanto stabilito dal regolamento una volta approvato.
Il ristorno comunque sarà sotto forma di aumento delle quote sociali detenute dal socio che potrà beneficiare del ristorno. L’aumento delle quote non dà origine ad aumento di voti.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dall’apposito regolamento.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 25 (Organi)
Sono organi della Società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione o l’Amministratore Unico;
c) il Collegio dei sindaci, se nominato.
Art. 26 (Assemblee)
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante ogni mezzo utile ed efficace, inviato 15 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Fa fede di ricevimento l’apposta firma con data apposta in calce alla lettera di convocazione.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 27 (Funzioni dell’Assemblea)
L’Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3) procede alla nomina degli Amministratori;
4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
6) approva i regolamenti interni;
7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 26.
L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.
Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video-collegati , a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
È consentita l’espressione del voto mediante corrispondenza, solo per l’approvazione del bilancio e la nomina degli amministratori; tale ipotesi verrà disciplinata con apposito regolamento.
Art. 29 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Art. 30 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.
Per i soci sovventori si applica quanto previsto al precedente art. 18.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci, mentre il Socio Sovventore non può rappresentare nessun socio. Il Socio Sovventore assente può farsi rappresentare da un socio lavoratore.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea solo dal coniuge.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 32 (Consiglio di amministrazione)
La Società è amministrata, alternativamente su decisione dei soci in occasione della nomina:
– da un Amministratore Unico;
– da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Tanto l’Amministratore unico, quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il tempo che determinerà l’Assemblea, anche a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.
Gli Amministratori sono sempre rieleggibili e sono esentati dal prestare cauzione.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.
Art. 33 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.
L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni centoottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire all’Organo amministrativo e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le riunioni dell’Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 35 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Art. 36 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.
Art. 37 (Rappresentanza)
Il Presidente dell’Organo amministrativo, o l’Amministratore Unico, ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.
L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art. 38 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.
Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Art. 39 (Controllo contabile)
Il controllo contabile, se obbligatorio per legge oppure se nominato, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell’Assemblea dei soci.
L’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre esercizi.
L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 40 (Scioglimento anticipato)
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 42 (Regolamenti)
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Art. 44 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell’art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l’Organo amministrativo è tenuto a convocare l’Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

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